Invalidità civile, handicap (art. 3 della L. 104/1992) e disabilità secondo la riforma del 2024 sono piani collegati ma distinti. Qui trovi le norme di base, la fase di transizione dell’accertamento e gli importi 2026.
Le norme di base
L. 118/1971
Legge base dell’invalidità civile: pensione di inabilità (invalidità al 100%), assegno mensile (dal 74% al 99%) e indennità di frequenza per i minori.
Testo vigente
L. 18/1980
Indennità di accompagnamento per gli invalidi totali che non possono camminare senza aiuto o non compiono da soli gli atti quotidiani della vita. Non dipende dal reddito.
Testo vigente
L. 508/1988
Riordina le indennità per invalidi civili, ciechi e sordi.
Testo vigente
L. 295/1990
Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile.
Testo vigente
D.L. 78/2009, art. 20 e D.L. 90/2014, art. 25
Domanda telematica all’INPS e controllo degli accertamenti; semplificazioni come i verbali provvisori e il mantenimento dei benefici in attesa della revisione.
D.L. 78/2009 ·
D.L. 90/2014
Accertamento: che cosa cambia con la riforma
Con il D.Lgs. 62/2024 la «valutazione di base» passa all’INPS nelle province in sperimentazione. In Lombardia: Brescia dal 1° gennaio 2025; Bergamo, Como, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio dal 1° marzo 2026. In tutta Italia dal 1° gennaio 2027; nelle altre province, fino al 31 dicembre 2026, vale la procedura precedente. Nelle province in sperimentazione il certificato medico introduttivo vale come domanda. D.Lgs. 62/2024 · INPS: terza fase
Atti attuativi della riforma
D.M. 12 novembre 2024, n. 197
Regolamento sulla procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, con risorse e monitoraggio. In vigore dal 4 gennaio 2025.
D.M. n. 17/2025
Regolamento su modalità, tempi, criteri e obblighi di comunicazione per l’autogestione del budget di progetto. Pubblicato nella G.U. n. 47/2025, in vigore dal 13 marzo 2025.
D.M. 14 gennaio 2025, n. 30
Regolamento attuativo dell’art. 32 del D.Lgs. 62/2024 sulle iniziative formative di carattere nazionale per gli operatori.
Gli atti e i documenti della riforma sono raccolti dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
Importi 2026
Pensione di inabilità (invalidi totali)
340,71 euro al mese per 13 mensilità, con limite di reddito personale di 20.029,55 euro.
Assegno mensile (invalidi parziali, dal 74% al 99%)
340,71 euro al mese, con limite di reddito personale di 5.852,21 euro.
Indennità di frequenza (minori)
340,71 euro al mese, con limite di reddito di 5.852,21 euro.
Indennità di accompagnamento
551,53 euro al mese, senza limiti di reddito (importo aggiornato dal messaggio INPS 628/2026). Non spetta automaticamente a chi ha il 100%: servono i requisiti sanitari previsti.
Importi in vigore dal 1° gennaio 2026: vengono rivalutati ogni anno. Controlla le tabelle INPS aggiornate. Tabelle 2026 (sintesi)
ISEE e altre prestazioni
Per le prestazioni sociosanitarie si usa l’ISEE (D.P.C.M. 159/2013): per le persone maggiorenni con disabilità è previsto l’ISEE sociosanitario con nucleo ristretto, e la disabilità aumenta la scala di equivalenza. L’Assegno di inclusione (D.L. 48/2023) può spettare anche ai nuclei con un componente con disabilità, in base a ISEE e requisiti. D.P.C.M. 159/2013 · D.L. 48/2023